L’equa riparazione si può chiedere a prescindere dall’esito del giudizio presupposto, vale a dire non solo in caso di esito positivo, ma anche in caso di esito negativo di quest’ultimo.

Tuttavia, in caso di esito negativo del giudizio irragionevolmente durato, occorre che il ricorrente non abbia proposto una “lite temeraria”, vale a dire che egli non abbia avuto la consapevolezza, originaria o sopravvenuta, della totale infondatezza della sua pretesa, abusando in tal modo del processo: è il caso di scuola, ad esempio, del militare che agisce davanti alla Corte dei Conti per ottenere la pensione da insegnante, ma anche più concretamente del soggetto che avanza una pretesa assolutamente non riconosciuta dall’ orientamento giurisprudenziale consolidato.

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