Il curatore non incorre in nessuna responsabilità in caso di condanna del Ministero della Giustizia per eccessiva durata della procedura fallimentare ove egli abbia agito in assenza di colpa o dolo.

La responsabilità del curatore intenzionalmente inerte oppure negligente per l’eccessiva durata della procedura fallimentare, sussisterà ma sarà valutata diversamente a seconda che si tratti di un fallimento complesso, ad esempio in presenza di azioni revocatorie o di cause di divisione immobiliare, oppure di un fallimento semplice (pochi creditori, pochi beni).

“Il curatore che fa protrarre eccessivamente la procedura fallimentare, tanto da determinare una richiesta di equa riparazione, ai sensi della Legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), da parte del fallito, è tenuto a risarcire il danno arrecato alle casse dello Stato”.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 974 del 7 agosto 2014 nell’ambito di un giudizio di accertamento di responsabilità amministrativa.

Nello stesso senso, si confrontino sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione  Marche n. 51 del 22/09/2023; sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione  Marche n. 53 del 22/09/2023; sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 4 del 11/01/2016: sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 150 del 4/05/2021.

Come si ripete, si tratta di casi sporadici: il curatore che ha agito correttamente nulla ha da temere.

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