Equa riparazione

Presupposti per agire in giudizio in seguito a violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Il mutuo è definito espressamente dall'art. 1813 cod. civ. come il contratto con il quale una parte

(mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e

l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Il mutuo è un contratto reale, essendo richiesto, per il perfezionamento del medesimo, oltre al consenso

delle parti, altresì la consegna del bene fungibile al mutuatario. In particolare l'accreditamento di una

somma su conto corrente realizza la realità del mutuo, come se fosse avvenuta la consegna materiale del

denaro, in quanto il mutuatario acquista la disponibilità della somma.

Ha invece natura di contratto consensuale (e non reale) il mutuo di scopo, peculiare fattispecie di mutuo in

cui il mutuatario assume l'obbligo di perseguire la specifica finalità per la quale il mutuante gli ha

consegnato una determinata quantità di denaro. La destinazione della somma mutuata ad uno scopo

prefissato dalle parti entra a far parte del sinallagma; di conseguenza, la violazione da parte del mutuatario

dell'obbligo di destinazione che gli fa carico costituisce giusta causa di recesso per il mutuante.

In pratica, perché possa parlarsi di mutuo di scopo è necessario che l'interesse alla realizzazione dello

scopo - espressamente specificato nel regolamento contrattuale - abbia avuto un ruolo fondamentale

nella conclusione del contratto.

Il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art.

38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 28663/13; Cass. 19282/2014) è lecito,

non trattandosi di mutuo di scopo.

Cass. 26 marzo 2012, n. 4792, in particolare, ha affermato chiaramente che "il mutuo fondiario non è un

mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del

finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto

mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione

della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di

garanzia ipotecaria".